Con l’ordinanza n. 27753 del 22 ottobre 2024, la Suprema Corte di Cassazione, III Sezione Civile, si è pronunciata in materia di azione di indebito arricchimento avvero la P.A., precisando che l’utilitas della prestazione, di per sé sola, è irrilevante; di conseguenza, nel caso in cui l’Ente ne eccepisca la carenza, l’attore non è onerato di dar prova della sua esistenza.
Il caso
A seguito del completamento di taluni lavori relativi all’apertura di una strada nei pressi della piscina comunale, la società richiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Tricase un decreto ingiuntivo che imponeva il pagamento al Comune di Specchio delle somme spettanti per i lavori.
Proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo, il G.d.p. condannava il Comune al pagamento.
Pertanto, l’Ente ricorreva in opposizione innanzi al Tribunale di Lecce il quale accoglieva il gravame escludendo che la domanda di pagamento della società potesse trovare accoglimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2041, c.c., poiché il Comune aveva espressamente contestato l’utilità dei lavori eseguiti, giacché era in corso un’indagine della magistratura al fine di appurare e verificare la qualità del materiale utilizzato.
Avvero tale pronuncia, la società proponeva ricorso per Cassazione basato due motivi.
In particolare, con il secondo motivo di ricorso, la società deduceva la violazione e la falsa applicazione della previsione di cui all’art. 2041 e 2042, censurando la sentenza del Tribunale nella parte in cui la stessa riteneva che – in conseguenza della contestazione da parte dell’Ente circa l’utilità della prestazione – fosse onere del ricorrente dare dimostrazione di detta utilità.
L’ordinanza n. 27344 del 22 ottobre 2024
La Corte, esaminato il ricorso, dichiarava fondato il secondo motivo precisando che, una volta provato il depauperamento – con contestuale arricchimento della P.A. – l’accoglimento dell’istanza di chi agisce incontra il solo limite del divieto di arricchimento imposto.
Pertanto, anche qualora sia eccepita dall’Ente l’utilità della prestazione, non è onere di parte attrice dare prova dell’esistenza della stessa, in quanto di per sé irrilevante.
Sulla scorta di detta motivazione, gli Ermellini accoglievano il secondo motivo di ricorso cassando con rinvio la sentenza del Tribunale di Lecce, formulando il seguente principio di diritto.
La massima
“in caso di esercizio dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti di una Pubblica Amministrazione, è irrilevante, di per sé sola considerata, l’utilità della prestazione espletata, sicché, eccepitane la carenza da parte della convenuta, l’attore non è onerato dal dover provare la sua sussistenza”.
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