
La Pignataro Patrimonio società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel comune di Pignataro Maggiore ritenendo che un suo dipendente avesse abusato di alcuni permessi per la legge 104 del 1992 ne irrogava il licenziamento. Ebbene la Corte di Appello di Napoli con sentenza del Primo Ottobre scorso ha dichiarato l’illegittimità e la nullità del licenziamento e pertanto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, oltre condanna della società al pagamento del risarcimento dei danni, dei contributi previdenziali, dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra ed alle spese di lite. La corte d’Appello, sulla scorta di quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che nei casi in cui il lavoratore in permesso ex art. 33, comma 3 cit., svolga l’attività di assistenza in tempi e modi tali da soddisfare in via preminente le esigenze ed i bisogni dei congiunti in condizione di handicap, pur senza abdicare del tutto alle esigenze personali e familiari altre rispetto a quelle proprie dei congiunti disabili e pure a prescindere dall’esatta collocazione temporale di detta assistenza nell’orario liberato dall’obbligo della prestazione lavorativa, non potrà ravvisarsi alcun abuso del diritto o lesione degli obblighi di correttezza e buona fede, quindi alcun inadempimento. Sentenza innovativa che sancisce principi veramente importanti. Il lavoratore è stato assistito dall’Avv. Gianfranco Corvino e dagli Avvocati Ottavio, Marco e Matilde Pannone.

